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Con riferimento al comunicato pubblicato sul sito di FP-CGIL il 21.04.2017, riguardante “Contratto d’appalto per la fornitura di Servizio centralizzato di mediazione linguistico culturale e di interpretariato rivolto ai servizi interni ed esterni del Comune di Bologna” (CIG 6649099213) stipulato tra ASP e “Eurostreet Società Cooperativa”, questa Azienda intende ribadire la piena conformità del procedimento alle norme in materia. Contrariamente a quanto affermato da CGIL, in questa gara, infatti, è stato garantito il pieno rispetto delle clausole sociali di cui al contratto d’appalto in oggetto, inclusa l’applicazione del Protocollo 06.07.2015 stipulato tra Comune di Bologna, OO.SS e Parti Datoriali, ai fini del preteso riassorbimento del personale della Gestione uscente da parte della Gestione subentrante. La questione riguarda la clausola di “riassorbimento” e non le clausole sociali relative ai lavoratori svantaggiati (che, peraltro, data la delicatezza dei servizi, non si sarebbero potuti impiegare nell’appalto: tale ipotesi è, peraltro, evidenziata nello stesso Protocollo 06.07.2015). Pertanto, non rileva a tal fine il Regolamento adottato dal Comune di Bologna per l’inserimento di persone svantaggiate negli appalti soprasoglia, fatto proprio da questa ASP con delibera dell’Amministratore unico del 04.04.2014 Il Protocollo è stato sottoscritto il 6 luglio 2015, quindi ben prima che intervenisse il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), e prevede, al punto 3, quanto segue: “Il Comune di Bologna si impegna a tale scopo ad inserire, quale condizione di esecuzione dell’appalto, nei bandi di gara di affidamento di servizi da riaffidare, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Si tratta di un impegno importante dal punto di vista economico e giuridicamente delicato perché ciò presuppone l'impegno da parte delle imprese subentranti di assumere, qualora ve ne fosse necessità e compatibilmente con la propria organizzazione, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che lavoravano presso l’impresa uscente, a prescindere dal CCNL di riferimento”. Tuttavia, lo stesso Protocollo richiama le Direttive 23/2014, 24/2014 e 25/2014, nelle quali si fa riferimento alla clausola sociale nei termini compatibili con l’ordinamento comunitario. Il Comune di Bologna nel gennaio 2015 aveva elaborato un “manuale” per le clausole sociali, che in ordine al riassorbimento assumeva a riferimento i principi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3900/2009. La clausola sociale che ASP ha inserito nel bando è perfettamente coerente con quella prevista dal Manuale del Comune di Bologna e con quanto richiesto dal testo dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, intervenuto ben dopo la firma del Protocollo in questione. La clausola sociale che ASP ha inserito è ispirata alla DGR n. 969 del 27 giugno 2016 (linee-guida per gli affidamenti di appalti alle cooperative sociali), nella quale si fa espresso riferimento ai principi del Consiglio di Stato espressi nella sentenza n. 3900/2009, alla giurisprudenza comunitaria e alle interpretazioni dell’ANAC in materia. ASP Città di Bologna ha quindi applicato la clausola sociale di riassorbimento nei termini previsti dal nuovo Codice dei contratti, e rifacendosi alla clausola tipo elaborata dal Comune di Bologna nel manuale del gennaio 2015, nonché alle linee-guida regionali, sviluppando, in sostanza e nei termini consentiti dal nuovo quadro normativo, gli elementi di garanzia per i lavoratori concessi dall’ordinamento comunitario e dalla disposizione di recepimento data nell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. Anche se vi fosse stato un atto di “recepimento” del Protocollo (da parte di ASP), in ogni caso l’intervenuta modifica normativa avrebbe costretto ASP a “interpretare” (come ha fatto) la clausola di riassorbimento nei termini dovuti in base all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, a rischio, in caso contrario, di possibili impugnative (peraltro, il Protocollo del luglio 2015 si limita a stabilire che la clausola di riassorbimento deve essere inserita nei bandi, ma non fa alcun riferimento ai contenuti sostanziali che la stessa potrebbe avere). Conseguentemente, ASP ha predisposto la clausola nei termini compatibili con la normativa, recependo nel “riassorbimento generico” la clausola definita dal Manuale del Comune di Bologna, mentre nella parte relativa al “riassorbimento ex obbligo CCNL”, il bando è stato formulato sempre in aderenza a quanto previsto dall’art. 50 del Codice. Queste sono le norme adottate da ASP nel rapporto contrattuale con la Società aggiudicataria del servizio; peraltro i servizi del Lotto aggiudicatosi da Eurostreet sono in larga misura servizi “misti” con fortissime caratteristiche di servizi “intellettuali”, a partire dal servizio di traduzione, per i quali non sarebbe neanche applicabile l’art. 50 del Codice dei contratti. Va ricordato, infine, come dalla stessa procedura di “raffreddamento” svoltasi presso la Prefettura di Bologna lo scorso 20 aprile, l’azione di ASP non abbia visto alcun tipo di rilievo. Pubblicato in data 11 maggio 2017