Lo scorso 21 maggio l’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE), unitamente a dodici strutture socio-sanitarie private emiliano-romagnole ha impugnato la delibera di Giunta regionale n. 273/2016, con cui la Regione Emilia-Romagna ha definito il sistema di remunerazione delle strutture pubbliche e private che erogano servizi socio-sanitari in regime di accreditamento, ossia per conto ed in nome del Servizio Sanitario Regionale.
In particolare, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della delibera regionale nella parte in cui ha riconosciuto, in favore dei soggetti pubblici, uno specifico incremento tariffario al fine di compensare le rilevanti agevolazioni fiscali IRAP di cui beneficiano le sole strutture private in virtù dell’art. 1 comma 20 l. n. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità per il 2015). Il ricorso di ANASTE era anche contro ASP Città di Bologna, essendo una delle strutture beneficiarie del detto incremento tariffario.
Per ANASTE la compensazione introdotta dalla delibera impugnata sarebbe discriminatoria per le strutture private in quanto comporterebbe una distorsione della concorrenza a vantaggio delle strutture pubbliche, costituendo addirittura una forma di “aiuto di Stato” vietata dalla normativa europea.
Il TAR per l’Emilia-Romagna, in totale aderenza alle difese di Regione e ASP Città di Bologna, con sentenza n. 755 del 26/7/2016 ha respinto il ricorso, giudicando pienamente legittima la delibera regionale e sancendo l’importante principio per cui l’incremento tariffario in favore dei soli erogatori pubblici non comporta alcuna lesione della concorrenza tra questi e gli erogatori privati, dal momento che l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie in favore degli utenti per conto del SSR non può essere considerata un “mercato”, ma un sistema, necessariamente sottoposto alla potestà programmatoria regionale, nel quale l’obiettivo primario della Regione non è quello di garantire la concorrenza tra erogatori, ma “la miglior erogazione del servizio in favore della collettività”.
In aggiunta a ciò, il TAR ha riconosciuto che la delibera regionale non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria sugli “aiuti di stato”, posto che la delibera in questione non falsa né minaccia la concorrenza ma, all’esatto contrario, mira a “porre rimedio ad una distorsione” concorrenziale derivante dal regime fiscale IRAP agevolato di cui beneficiano infatti soltanto gli erogatori privati, che pagano il 3,9% contro l’8,5% per le ASP. Il TAR ha quindi ritenuto pienamente legittima la compensazione prevista dalla delibera regionale, volta semplicemente a ridurre questo immotivato differenziale, penalizzante per le ASP.
Pubblicato il 28 Luglio 2016