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Tali costi dovevano, a loro dire, essere integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale in ragione della patologia della madre, chiedendo quindi la non applicazione delle norme nazionali e regionali che regolamentano tale materia, ponendo un tema anche di legittimità costituzionale delle stesse.
Secondo tali norme, infatti, è prevista la copertura dei costi di ricovero sia da parte del Servizio Sanitario Nazionale, sia da parte del beneficiario del ricovero, cosiddetta “retta”, che può essere posta a carico del Comune solo in caso di indigenza dell’utente.
Secondo la sentenza è corretto che l’utente, e in sua vece i familiari con possibilità economiche, contribuisca al costo della permanenza presso la Casa Residenza Anziani nella misura del 50%, restando l’altro 50% a carico del Servizio Sanitario.
Le norme pertanto sono costituzionalmente legittime e applicabili nella fattispecie.
Una sentenza storica che per la prima volta ribadisce come le prestazioni socio-sanitarie in strutture accreditate, anche a favore dei malati di Alzheimer, siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale ma anche del cittadino che ne usufruisce, quale quota di compartecipazione alla spesa per quella parte assistenziale che è a corredo della prestazione meramente sanitaria.
25 gennaio 2017