1. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
2. L’Amministratore unico è l’organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l’adozione dei seguenti atti:
a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci;
c) regolamenti di organizzazione di cui all’art. 27;
d) nomina del direttore, selezionato con procedura ad evidenza pubblica;
e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
f) proposta all’Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell’eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci e ripartite tra gli stessi secondo i criteri definiti nella convenzione di cui all’articolo 6, comma 3;
g) trasmette ai Soci il Bilancio Sociale dell’Azienda (sulla base delle disposizioni regionali in materia di rendicontazione sociale) sulla gestione economico finanziaria e sull’andamento delle attività e i risultati conseguiti in base agli obiettivi fissati dal-la programmazione
3. Rientra nella competenza dell’Amministratore unico l’adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
4. Per l'adozione di regolamenti sulla pianificazione e la programmazione finalizzata all’erogazione dei servizi socio-sanitari l'Amministratore è tenuto a consultare preventivamente il Comitato di Distretto al fine di rendere coerente la programmazione aziendale alla panificazione locale integrata di ambito distrettuale.
Composizione e funzionamento
1. L’Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; dei tre membri due sono nominati dall’Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione; nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro l’Organo di revisione contabile è costituito dal Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell’ambito di una terna di nominativi proposti dall’Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell’ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L’Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l’Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell’Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell’ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.
6. I componenti dell’Organo di revisione, se invitati, partecipano alle sedute dell’Assemblea dei soci.
7. L’Organo di revisione si riunisce di norma ogni tre mesi e presenta periodicamente alla Assemblea una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Azienda. Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dall’Assemblea e dall’Amministratore unico dell’Azienda.
8. La nomina e l’insediamento dell’Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.
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