Assemblea dei soci

Amministratore Unico

Revisione contabile

 

Assemblea dei soci

Sono soci dell'Asp i seguenti enti pubblici territoriali:
a) Comune di Bologna (97%)
b) Provincia di Bologna (2%)
c) Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (1%)
Funzioni - art. 12 dello Statuto
1.         L'Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e vigilanza e controllo sull’attività dell’ASP e svolge in  particolare le seguenti funzioni:
a)         definisce gli indirizzi generali dell’ASP;
b)         nomina l’Amministratore unico;
c)         revoca l’Amministratore unico, nei casi e con le modalità previste e definite dalla normativa regionale vigente e comunque, nello svolgimento delle sue funzioni, in caso di grave violazione della legge, dello Statuto, dei Regolamenti dell’Azienda e in caso di mancato rispetto, di grave omissione o ritardo rispetto agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei soci;
d)         indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
e)         approva, su proposta dell’Amministratore unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
f)           approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
g)         delibera le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;
h)         delibera l’ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
i)           adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
j)           nomina nel proprio seno il Presidente;
k)         definisce, nel rispetto della normativa vigente, l’indennità spettante all’Amministratore unico ed il compenso dovuto all’Organo di revisione contabile;
l)           ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre all'Amministratore Unico richieste di informazioni, chiarimenti e proposte sulle attività. L'Amministratore è tenuto a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal suo ricevimento.
m)       approva il piano di rientro di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f)
2.  Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d’urgenza da altri organi dell’ASP.
3.  Per la partecipazione all’Assemblea dei soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell’Assemblea dei soci non sono previsti compensi o indennità, né forme di rimborso comunque denominate.
 

 Amministratore Unico

1.         L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’ASP e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

2.         L’Amministratore unico è l’organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l’adozione dei seguenti atti:

a)         proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;

b)         proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci;

c)         regolamenti di organizzazione di cui all’art. 27;

d)         nomina del direttore, selezionato con procedura ad evidenza pubblica;

e)         adozione del proprio regolamento di funzionamento;

f)           proposta  all’Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell’eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le  stesse sono assunte dai soci e ripartite tra gli stessi secondo i criteri definiti nella convenzione di cui all’articolo 6, comma 3;

g)         trasmette ai Soci il Bilancio Sociale dell’Azienda (sulla base delle disposizioni regionali in materia di rendicontazione sociale) sulla gestione economico finanziaria e sull’andamento delle attività e i risultati conseguiti in base agli obiettivi fissati dal-la programmazione

3.         Rientra nella competenza dell’Amministratore unico l’adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

4.         Per l'adozione di regolamenti sulla pianificazione e la programmazione finalizzata all’erogazione dei servizi socio-sanitari l'Amministratore è tenuto a consultare preventivamente il Comitato di Distretto al fine di rendere coerente la programmazione aziendale alla panificazione locale integrata di ambito distrettuale. 

Revisione contabile

Composizione e funzionamento

1.         L’Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; dei tre membri due sono nominati dall’Assemblea dei soci tra gli iscritti  nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione; nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro l’Organo di revisione contabile è costituito dal Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell’ambito di una terna di nominativi proposti dall’Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2.         L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell’ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3.         L’Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4.         Ai componenti l’Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell’Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5.         Non possono essere nominati revisori dell’ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

6.         I componenti dell’Organo di revisione, se invitati, partecipano alle sedute dell’Assemblea dei soci.

7.         L’Organo di revisione si riunisce di norma ogni tre mesi e presenta periodicamente alla Assemblea una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Azienda. Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dall’Assemblea e dall’Amministratore unico dell’Azienda.

8.         La nomina e l’insediamento dell’Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

 

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