Art. 5, d.lgs. n. 33/2013

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
 
L'accesso civico (semplice) è il diritto di “chiunque” di richiedere alle dati, informazioni e documenti eventualmente non pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” di ASP Città di Bologna. Costituisce quindi un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alle Pubbliche Amministrazioni.
 
L’esercizio del diritto di accesso civico semplice è gratuito.
 
Il cittadino deve inviare la richiesta e indicare quali sono i dati, le informazioni o i documenti mancanti. Asp Città di Bologna ha 30 giorni di tempo per rispondere.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web www.aspbologna.it, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
 
L'accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti Da ASP Città di Bologna ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
 
L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato é gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). 

Il cittadino chiede specificando ad Asp Città di Bologna i dati, le informazioni e i documenti di cui chiede l'accesso.
 
Asp Città di Bologna ha 30 giorni di tempo per rispondere.

Richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito di istanza di accesso civico generalizzato
 
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
 
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
 
La richiesta riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è gratuita

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale
 
Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta  di  riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010, n. 104.
 
Entrambe le tipologie di accesso differiscono dall'accesso documentale previsto dalla L. n. 241/1990 s.m.i. e riconosciuto ai soggetti titolari di "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
 
Maria Adele Mimmi
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
tel. 051-6201493
 
 
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REGISTRO DEGLI ACCESSI

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II^ SEMESTRE 2017

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TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
 
Sulla base del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" e dell’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/1990 s.m.i, titolare del potere sostitutivo in caso d’inerzia del Dirigente é la Direttrice generale Dott.ssa Maria Adele Mimmi (e -mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.