A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si comunica che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorche’ non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che e’ stata addebitata loro dai fornitori.
Le fatture continueranno ad essere emesse con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art.17 ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Pubblica Amministrazione eroghera’ il solo corrispettivo al netto dell’Iva, versando l’imposta direttamente all’erario.
Il meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’accontoTempi medi di pagamento
Modificato in data:  24-11-2023